ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

Eretta in Ente Morale con Regio Decreto 24 giugno 1923, n. 1371

 

 

STATUTO 2013

 

Aggiornato con modifiche deliberate dal Congresso Straordinario del 29 novembre 2012

 

 

 

TITOLO I

CAPO I

COSTITUZIONE – SEDE – SCOPI

ART. 1

E’ costituita, con sede in Roma, l’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

 

ART. 2

L’Associazione si propone :

  1. Il culto della Patria;
  2. La glorificazione dei Caduti in guerra, nei campi di prigionia e di internamento, e la perpetuazione della loro memoria;
  3. La difesa dell’unità e dei valori della Nazione e della Costituzione Repubblicana;
  4. L’affermazione della giustizia ed il mantenimento della pace tra i popoli, il consolidamento dei vincoli di fraternità fra tutti, in Italia ,in Europa e nel mondo;
  5. La partecipazione attiva alla risoluzione dei problemi sociali;
  6. la promozione di tutte le iniziative atte a difendere ed a realizzare tra gli associati, i cittadini ed in particolare i giovani, i principi di una concreta operante solidarietà nazionale;
  7. La ricerca e la documentazione culturale e storica sul combattente italiano ed i valori che l’hanno ispirato e la conseguente divulgazione al fine di facilitarne la conoscenza da parte delle nuove generazioni.

Gli scopi di cui al presente articolo costituiscono le ragioni ideali, morali e sociali dell’Associazione ed impegnano l’azione degli iscritti.

L’Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 04.12.1997 n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ART. 3

L’associazione, eretta in Ente Morale con decreto del 24 giugno 1923 n.1371, ha natura di persona giuridica privata . È apartica ed ha la rappresentanza degli interessi materiali e morali dei soci iscritti all’Associazione e la loro tutela.

 

ART. 4

La bandiera dell’Associazione è quella nazionale e devono esserne forniti il Consiglio direttivo centrale, le Federazioni e le Sezioni.

 

 

CAPO II

DEI SOCI

ART. 5

Sono ammessi a domanda come soci i cittadini italiani in possesso della documentazione attestante la qualifica di combattente, rilasciata a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Sono inoltre ammessi come soci tutti i simpatizzanti che abbiano i requisiti morali e fra essi i militari in servizio ed in congedo, compresi i corpi di polizia, tutti i figli, i nipoti e parenti dei defunti ex combattenti e dei mutilati di guerra o per causa di servizio.

Sono altresì ammessi come soci simpatizzanti gli amici che condividono ideali, scopi ed attività dell’Associazione che ne facciano regolare richiesta da sottoporre al vaglio del Consiglio direttivo della Federazione che dovrà dare il consenso alla richiesta dell’iscrizione.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri e pari dignità. Ai soci simpatizzanti è precluso unicamente l’accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente nazionale, provinciale e sezionale finché sarà possibile la nomina di ex combattenti.

I soci sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi nell’ammontare fissato dalla Sezione di appartenenza.

 

ART. 6.

L’Associazione accoglie tra i propri iscritti le Dame della Croce Rossa che ne facciano domanda, e che siano decorate al Valor Militare o di Croce al Merito di Guerra o che abbiano prestato servizio presso reparti operanti.

 

ART. 7

Gli iscritti all’Associazione decorati di medaglia d’oro al Valor Militare sono considerati soci d’onore.

 

ART. 8

Non possono far parte dell’Associazione:

  • coloro che abbiano riportato condanna penale che importi l’interdizione, perpetua, o temporanea, dai pubblici uffici o che incida sulla onorabilità del condannato ad eccezione di coloro che abbiano ottenuto la riabilitazione;
  • coloro che siano incorsi nella perdita dell’elettorato attivo;
  • coloro che nei campi di prigionia abbiano partecipato ad atti di violenza o di persecuzione in danno di altri prigionieri connazionali;
  • coloro che, avendo fatto parte delle forze armate fasciste, dopo l’8 settembre 1943, abbiano dato prova di gravi faziosità;
  • coloro che abbiano fatto parte delle SS tedesche.

 

ART. 9

Ammissione a socio.

Per divenire socio, il richiedente deve presentare domanda scritta alla Sezione della propria residenza o, in mancanza, della località viciniore, corredandola dei documenti comprovanti il titolo alla iscrizione. I residenti all’estero dovranno inoltrare la documentazione alla Sezione prescelta.

Sull’ammissione dei soci decide il Consiglio direttivo della Sezione. Avverso la deliberazione contraria l’interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica alla Giunta Esecutiva Provinciale.

L’ammissione a socio è subordinata ai precedenti penali e morali del richiedente di cui all’art. 8 i quali devono essere tali da non ledere l’onorabilità del cittadino.

 

ART. 10

Perdita della qualifica di socio:

  • Per dimissioni, dal giorno successivo all’accettazione di esse;
  • Per dichiarazione di decadenza a seguito di mancato pagamento delle quote sociali alla data del 31 dicembre;
  • Per espulsione;

Il socio che compie atti di indisciplina o atti ritenuti disonorevoli è passibile, a seconda della loro gravità, di:

  1. ammonizione;
  2. riprovazione;
  3. sospensione dell’attività sociale per la durata massima di due anni;
  4. sospensione dell’attività sociale per la durata del procedimento penale in caso vi fosse sottoposto ai sensi dell’art. 8;

L’espulsione può essere deliberata solo nei casi di atti, fatti o comportamenti che ledano gravemente la personalità morale del socio ovvero gli interessi materiali e morali dell’Associazione.

Le suddette sanzioni sono deliberate dalla giunta Esecutiva nazionale su segnalazione delle Federazioni provinciali e devono essere precedute dalla contestazione al Socio, degli addebiti fattigli per la presentazione, nel termine di trenta giorni, delle proprie discolpe.

Contro le deliberazioni della Giunta Esecutiva nazionale è ammesso ricorso al Consiglio direttivo centrale entro trenta giorni dalla data della notificazione.

 

 

CAPO III

MEZZI DI FUNZIONAMENTO

ART. 11.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà esclusiva

dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Consiglio direttivo centrale di cui il Presidente Nazionale ne è il legale rappresentante.

 

 

ART. 12

Gli organi centrali e locali provvedono alla realizzazione dei fini dell’Associazione:

  1. con le quote e con ogni altro contributo volontario dei soci;
  2. con il ricavato di iniziative dirette ad aumentare il patrimonio e le entrate sociali;
  3. con eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, degli Enti pubblici e dei privati;
  4. con eventuali lasciti o donazioni;
  5. con le rendite del patrimonio associativo.

L’Associazione provvede ad inviare annualmente al Ministero della Difesa una relazione, con rendiconto dell’attività svolta.

 

 

ART. 13

Il Consiglio direttivo centrale stabilisce, anno per anno , la quota di associazione di spettanza

della Sede Centrale.

Il consiglio direttivo provinciale e quello sezionale determinano, anno per anno, rispettivamente, le quote aggiuntive di spettanza della Federazione e della Sezione.

Ogni altra entrata spetterà al Consiglio direttivo centrale e agli Organi locali secondo la loro specifica destinazione.

Nel caso di destinazione generica deciderà il Consiglio direttivo centrale.

 

 

 

TITOLO II

CAPO I

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 14

L’associazione è territorialmente organizzata in Federazioni provinciali ed in Sezioni. Possono essere costituite Federazioni all’estero.

 

 

ART. 15

Sono Organi centrali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci:

  1. il Congresso Nazionale;
  2. il Presidente Nazionale Onorario;
  3. il Presidente Nazionale;
  4. il Consiglio Direttivo Nazionale;
  5. la Giunta Esecutiva Nazionale;
  6. il Collegio Centrale dei Sindaci;
  7. il Collegio dei Probiviri Nazionali.

 Sono Organi periferici dell’Associazione:

  1. il Congresso Provinciale;
  2. il Presidente Provinciale Onorario;
  3. il Presidente Provinciale;
  4. il Consiglio Direttivo Provinciale;
  5. la Giunta Esecutiva Provinciale;
  6. il Collegio dei Sindaci della Federazione;
  7. il Collegio dei Probiviri della Federazione;
  8. l’Assemblea della Sezione;
  9. il Presidente Onorario della Sezione;
  10. il Presidente della Sezione;
  11. il Consiglio Direttivo Sezionale,
  12. il Collegio dei Sindaci della Sezione.

 

La costituzione degli Organi a carattere onorario è facoltativa.

 

 

CAPO II

IL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 16

Come è costituito.

Il Congresso Nazionale è formato dai delegati di tutte le Federazioni regolarmente costituite.

Sono delegati di diritto i Presidenti di Federazioni provinciali o il Commissario Straordinario; in caso di impedimento il Presidente della Federazione designerà il delegato che deve essere Socio della medesima Federazione.

In sede di votazione per l’elezione delle cariche sociali nazionali ogni delegato ha il diritto a tanti voti quanti sono i soci iscritti nella Federazione rappresentata ed in regola con i pagamenti delle quote e dei contributi sociali annui.

Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti.

Per la modifica statutaria occorre la presenza, in prima convocazione, almeno della metà più uno della forza stessa.

Per lo scioglimento dell’Associazione è, invece, sempre necessario, a norma dell’art. 21 c.c., il voto favorevole di almeno i tre quarti dei delegati.

Analoga maggioranza è prevista in caso di trasformazione.

 

ART. 17

Il Congresso Nazionale è l’organo supremo dell’Associazione ed inoltre sono di sua esclusiva competenza:

  • la ratifica della nomina dei membri del Consiglio direttivo centrale eletti dalle singole Regioni;
  • la nomina del Presidente Nazionale;
  • la nomina del Presidente Nazionale Onorario;
  • la nomina dei componenti del Collegio centrale dei Sindaci;
  • la nomina dei componenti del Collegio dei Probiviri.

Esso delibera inoltre su tutte le questioni attinenti alla vita associativa ed indica le direttive per l’opera che gli altri organi debbano svolgere per il raggiungimento dei fini sociali.

 

ART. 18

Il Congresso Nazionale si riunisce, in via ordinaria, ogni tre anni.

La riunione è indetta almeno tre mesi prima della scadenza del triennio dal Consiglio direttivo centrale il quale sceglie la sede in cui il Congresso deve svolgersi e fissa l’ordine del giorno.

La Convocazione del Congresso è comunicata a cura del Presidente Nazionale unitamente all’ordine del giorno almeno due mesi prima per lettera a tutte le Federazioni.

Su richiesta di una Federazione provinciale possono essere aggiunti all’Ordine del Giorno particolari argomenti, purchè ne venga fatta tempestiva richiesta al Presidente Nazionale.

Il Congresso può essere convocato, in via straordinaria, quando il consiglio direttivo centrale ne ravvisi la necessità o quando la sua riunione venga richiesta da non meno di un terzo

delle Federazioni provinciali.

 

ART. 19

Il Congresso Nazionale, non appena validamente costituito, procede, su indicazione del Presidente uscente dell’Associazione che apre i lavori, alla elezione del proprio Presidente, alla nomina della Commissione elettorale, composta quest’ultima da un Presidente, un Segretario e due scrutatori. I componenti della Commissione elettorale possono anche coincidere con i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Le funzioni del Segretario del Congresso sono svolte dal Segretario Generale in carica.

 

ART. 20

Il Congresso, convoca in seduta straordinaria, con voto favorevole dei tre quarti dei delegati può deliberare lo scioglimento dell’Associazione.

Il Congresso, all’atto dello scioglimento dell’Associazione nominerà un liquidatore determinandone i poteri.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

 

CAPO III

IL PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO

ART. 21

Il Congresso può eleggere a vita un Presidente nazionale onorario scelto fra i soci che per alte qualità morali e umane hanno servito con eccezionale impegno l’Associazione.

Il Presidente nazionale onorario è membro di diritto del Consiglio direttivo centrale.

 

 

CAPO IV

DEL PRESIDENTE NAZIONALE

ART. 22

Il Presidente Nazionale:

  • ha la legale rappresentanza dell’Associazione negli atti giudiziali e stragiudiziali a tutti gli effetti di legge;
  • convoca il Congresso nazionale ordinario e straordinario;
  • propone al Consiglio direttivo centrale la persona cui affidare l’incarico di Segretario Generale che sia dipendente a tempo indeterminato;
  • convoca e presiede il Consiglio direttivo centrale e la Giunta esecutiva delle cui direttive e deliberazioni cura l’esecuzione avvalendosi dell’ausilio del Segretario Generale;
  • provvede all’amministrazione della Sede centrale;
  • provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità del bilancio;
  • può delegare, per l’adempimento delle funzioni di rappresentanza persona di sua fiducia purché socio dell’Associazione;
  • può autorizzare in deroga, sussistendone i presupposti, i Soci Simpatizzanti a concorrere alle cariche elettive centrali che fossero loro precluse e dichiarare eleggibili i Soci la cui anzianità di iscrizione all’Associazione fosse inferiore ad un anno;
  • in caso di urgenza prende le decisioni di competenza della Giunta Esecutiva nazionale sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione.

Il Presidente Nazionale dura in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Presidente Nazionale in eccezionale deroga può essere compatibile con la carica di Presidente di Federazione.

I tre Vice Presidenti Nazionali coadiuvano il Presidente Nazionale, in occasione della prima riunione del Consiglio direttivo centrale designa chi tra i tre Vice Presidenti assumerà le funzioni di “Vicario” e lo sostituirà in caso di decesso, assenza o di impedimento.

 

 

CAPO V

IL CONSIGLIO DIRETTIVO CENTRALE

ART. 23

Il Consiglio direttivo centrale è composto dal Presidente Nazionale Onorario, dal Presidente Nazionale dell’Associazione, da tre Vice Presidenti Nazionali e da 40 membri, di cui 20 eletti dal Congresso Nazionale e 20 eletti nelle singole Regioni dai Presidenti delle rispettive Federazioni in assemblea secondo le norme contenute negli appositi regolamenti.

Sono eleggibili a componenti del Consiglio direttivo centrale i Presidenti di Federazione e semplici iscritti dell’Associazione, questi ultimi in numero non superiore a sei e che siano soci da almeno tre anni.

Tutti i componenti del Consiglio direttivo centrale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle sedute del consiglio direttivo centrale assistono senza diritto di voto i componenti del Collegio Centrale di Sindaci ed il Presidente Onorario.

Il consiglio direttivo centrale ha facoltà di convocare alle sue riunioni Soci o esperti in funzione degli argomenti all’ordine del giorno.

Il Segretario Generale dell’Associazione interviene alle sedute del Consiglio direttivo centrale, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

Il Consiglio direttivo centrale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno tre Vice Presidenti ed i membri della Giunta esecutiva in numero di sei.

Il consiglio direttivo centrale si riunisce in seduta ordinaria ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta la Giunta esecutiva ne ravvisi l’opportunità. La convocazione può avvenire altresì su espressa richiesta di almeno otto suoi componenti o del Collegio dei Sindaci.

In caso di decesso o di dimissioni in sostituzione entra a far parte del Consiglio direttivo centrale il primo dei non eletti in sede di votazione congressuale.

 

ART. 24

Il Consiglio direttivo centrale ha la direzione dell’Associazione ed ha i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione stessa secondo le direttive e nei limiti fissati dal Congresso.

Sono competenza del Consiglio direttivo centrale:

  1. Provvede, entro il 30 giugno di ogni anno, all’esame ed all’approvazione del conto consuntivo dell’esercizio precedente ed entro il 30 novembre del medesimo anno all’esame, all’approvazione del bilancio preventivo per l’esercizio successivo e alle eventuali variazioni di bilancio;
  2. La compilazione e la modifica del Regolamento interno;
  3. Decide arbitralmente su divergenze di qualsiasi natura che possano sorgere tra le Federazioni e sui ricorsi;
  4. Nominare i rappresentanti presso Enti, società o cooperative nei quali l’Associazione è partecipante;
  5. La ratifica degli eventuali provvedimenti adottati in via d’estrema urgenza dal Presidente dell’Associazione ed in via d’urgenza dalla Giunta Esecutiva nazionale sulle materie di propria competenza, valutando caso per caso la sussistenza dei presupposti legittimanti l’adozione dei provvedimenti medesimi;
  6. La determinazione della misura e delle modalità di pagamento delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi;
  7. Le deliberazioni concernenti l’acquisto o l’alienazione di beni immobili e l’accettazione di lasciti o donazioni;
  8. La formulazione dell’Ordine del Giorno del Congresso Nazionale;
  9. l’elezione dei sei membri che unitamente al Presidente ed ai tre Vice Presidenti, comporranno la Giunta Esecutiva nazionale;
  10. La nomina del Segretario Generale su proposta del Presidente Nazionale.

Il Consiglio direttivo centrale delibera su quant’altro non previsto dal presente articolo purché espleti le funzioni ricadenti nell’ambito della propria sfera di competenza non sia attribuita espressamente ad altro organo. Il Consiglio direttivo ha altresì, competenza esclusiva a fornire l’interpretazione autentica delle norme statutarie e regolamentari.

Il Consiglio è validamente con la presenza di dieci componenti effettivi, tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

La convocazione avviene, salvo casi di urgenza, con un preavviso di almeno quindici giorni.

La relativa comunicazione deve contenere l’Ordine del Giorno dei lavori.

E’ in facoltà dei singoli Consiglieri proporre per scritto al Presidente Nazionale altri argomenti in discussione non appena ricevuto l’avviso di convocazione.

 

CAPO VI

LA GIUNTA ESECUTIVA NAZIONALE

ART. 25

La Giunta Esecutiva nazionale è costituita dal Presidente che la presiede, dai Vice Presidenti nazionali e da sei membri eletti nel proprio seno in occasione della prima seduta del Consiglio direttivo centrale.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente o su richiesta di un terzo dei suoi componenti ogni qualvolta venga ritenuto necessario dagli stessi con preavviso, salvo casi d’urgenza, di almeno dieci giorni.

Il Segretario Generale dell’Associazione interviene alle sue sedute, svolge le funzioni di Segretario e può essere consultato.

Ai lavori della Giunta Esecutiva nazionale partecipa il Collegio entrale dei Sindaci.

La Giunta Esecutiva nazionale è validamente costituita con la presenza di cinque componenti tra cui necessariamente il Presidente o il Vice Presidente Vicario, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o del Vice Presidente Vicario in caso di sua assenza.

La Giunta può annullare in qualsiasi momento, gli atti e le deliberazioni degli organi periferici che risultano contrari alle leggi dello Stato, allo Statuto sociale, al Regolamento interno ed alle direttive del Congresso Nazionale.

Nel corso dell’istruttoria per l’annullamento degli atti e delle deliberazioni predetta Giunta, ove concorrano gravi ed urgenti motivi, può ordinare la sospensione dell’esecuzione.

 

 

ART. 26

La Giunta Esecutiva ha il compito di provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo centrale, salvo ratifica da parte de quest’ultimo nella sua prima riunione.

inoltre:

  1. Vigila sull’andamento contabile ed amministrativo delle Federazioni provinciali, adottando i provvedimenti del caso. Dirime e decide eventuali divergenze sorte tra le Federazioni o tra le Federazioni e le Sezioni. Alla Giunta spetta la sorveglianza ed il controllo delle Federazioni. Può disporre ispezioni od inchieste e sciogliere, con provvedimento motivato, i Consigli direttivi delle Federazioni che abbiano violato norme legislative o statutarie o che non diano sufficienti garanzie per il corretto funzionamento delle Federazioni; in casi eccezionali può sciogliere, sempre con provvedimento motivato, anche le Federazioni, provvedendo nell’un caso e nell’altro alla nomina di un Commissario con l’incarico di riportare entro sei mesi, a normalità la Federazione. In caso di accertata necessità i poteri del Commissario possono essere prorogati per un altro periodo non superiore ad altri sei mesi;
  2. Predisporre il bilancio preventivo ed eventuali variazioni ed il conto consuntivo da sottoporre all’esame ed all’approvazione del Consiglio direttivo centrale; provvede all’ordinaria amministrazione nell’ambito del bilancio approvato;
  3. Elabora i provvedimenti e le relazioni da sottoporre al Consiglio direttivo centrale;
  4. Provvede, sentito il parere del Segretario Generale, all’ordinamento degli Uffici della Sede Centrale, alla nomina o al licenziamento degli impiegati della medesima e delibera sul loro trattamento economico e disciplinare;
  5. Adotta gli eventuali provvedimenti disciplinari a carico di soci;
  6. Decide inappellabilmente in merito ai ricorsi relativi alla mancata ammissione dei soci da parte dei Consigli direttivi provinciali;
  7. Coadiuva il Presidente Nazionale nell’elaborazione della relazione morale in occasione del Congresso Nazionale.

 

 

CAPO VII

IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 27

Stabilisce i programmi di lavoro necessari a dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo centrale e della Giunta Esecutiva e ne segue gli sviluppi ed il necessario coordinamento sotto le direttive del Presidente.

Il Segretario Generale, per l’accettazione della carica e l’esercizio delle importanti funzioni di rappresentanza attribuitegli è un dipendente dell’Associazione e deve assicurare una stabile residenza a Roma o nei comuni viciniori. Oltre alle funzioni già previste dal presente Statuto, egli:

  1. Esercita le funzioni conferitegli dalle norme che disciplinano il suo rapporto d’impiego;
  2. Prende parte alle riunioni del Consiglio direttivo centrale e della Giunta Esecutiva curandone la redazione dei verbali;
  3. Svolge le funzioni di Segretario in occasione del Congresso Nazionale;
  4. Coordina gli uffici della Sede Centrale fornendo pareri alla Giunta Esecutiva in merito all’ordinamento degli uffici medesimi e la gestione del personale ivi operante;
  5. Svolge in assenza del Presidente o dei Vice Presidenti, funzioni di rappresentanza dell’Associazione ed intrattiene rapporti con le Istituzioni tenendo costantemente aggiornati il Consiglio e la Giunta in ordine agli stessi.

 

CAPO VIII

IL COLLEGIO DEI SINDACI

ART. 28

Il Collegio centrale dei Sindaci dell’Associazione è composto da cinque membri effettivi, di cui tre compreso il Presidente, eletti dal Congresso Nazionale e due designati, rispettivamente dal Ministero della Difesa. Il Congresso Nazionale elegge anche tre membri supplenti. I componenti del Collegio dei sindaci durano in carica tre anni e possono essere confermati.

La carica di sindaco è incompatibile con ogni altra carica associativa a livello nazionale.

Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione economica e finanziaria.

E’ di sua competenza l’ispezione dei libri e dei documenti contabili e l’accertamento dello stato di cassa.

Il Collegio Centrale dei Sindaci presenta inoltre al Consiglio nazionale una relazione annuale sul Bilancio Preventivo della Sede Centrale che dovrà anch’esso essere approvato dal Consiglio nazionale, nonché sulle variazioni agli stanziamenti del Bilancio Preventivo stesso.

I sindaci assistono di diritto alle sedute degli Organi esecutivi.

 

CAPO XI

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 29

Il Collegio dei Probiviri nazionali, composto da tre membri, di cui uno Presidente si pronuncia, su concorde richiesta degli interessati, sulle vertenze individuali di carattere morale che possono insorgere tra i componenti degli Organi centrali o tra i Presidenti di Federazione e tra un socio e un componente degli Organi centrali o un Presidente di Federazione.

Il Collegio dei Probiviri presso il Consiglio direttivo provinciale si pronuncia, pure su concorde richiesta degli interessati, su ogni altra vertenza individuale di carattere morale che possainsorgere tra gli iscritti all’Associazione.

 

CAPO X

LE FEDERAZIONI PROVINCIALI

ART. 30

Le Sezioni di ogni provincia costituiscono la Federazione provinciale – con sede nel capoluogo della provincia – la cui denominazione associativa è “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Federazione provinciale di …”.

E’ retta da un Consiglio direttivo composto da un Presidente, da un Vice Presidente, un Segretario e da quattro consiglieri fino a mille soci; superato questo numero di soci il numero dei consiglieri può aumentare in proporzione al numero degli iscritti.

Il numero dei consiglieri può essere aumentato in rapporto al numero di soci. Qualora, invece, il numero dei Soci presenti sul territorio provinciale fosse così ristretto da non consentire la costituzione di una Federazione Provinciale, il Consiglio nazionale potrà nominare un Commissario straordinario con il compito di favorire la costituzione della Federazione.

Il Consiglio direttivo della Federazione è eletto dai delegati delle Sezioni riuniti in Congresso ed aventi, ciascuno, tanti voti quanti sono i rispettivi Soci in regola con gli obblighi sociali.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario della Federazione. Dura in carica tre anni e si riunisce due volte l’anno in seduta ordinaria per l’approvazione del Bilancio Preventivo ed il conto consuntivo e in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente o la Giunta Esecutiva lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti o dal collegio dei Sindaci.

La Federazione ha autonomia organizzativa e di gestione e svolge la propria attività nell’interesse dei combattenti e reduci della provincia nei limiti dello Statuto ed in armonia con le deliberazioni e le direttive degli Organi centrali.

Essa non può senza specifica e preventiva autorizzazione scritta dei competenti organi centrali:

  1. Assumere personale alle proprie dipendenze e modificarne il trattamento giuridico ed economico;
  2. Assumere obbligazioni eccedenti le disponibilità del proprio bilancio.

Le operazioni che non siano state autorizzate dagli Organi centrali non impegnano l’Associazione, ma soltanto coloro che le hanno deliberate e compiute.

I compiti della Federazione provinciale sono di:

  • Vigilare e tutelare le Sezioni;
  • Estendere l’iscrizione fra i cittadini della Provincia e costituire nuove Sezioni;
  • Sviluppare proposte ed iniziative atte ad elevare il prestigio dell’Associazione segnalando un carattere di particolare importanza nazionale o che esorbitino dalla rispettiva competenza territoriale.

 

CAPO XI

LE FEDERAZIONI ALL’ESTERO

ART. 31

Alle Federazioni all’estero si applicano, in quanto compatibili con la legislazione dello Stato nel quale operano, le norme del presente Statuto per le Federazioni in territorio nazionale.

 

CAPO XII

LE SEZIONI

ART. 32

In ogni Comune o frazione di Comune può essere costituita una Sezione, purché a formarla concorrano almeno 10 soci.

La sezione assume la denominazione di “Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, Sezione di ...”.

La Sezione è retta da un Presidente, che ne ha la rappresentanza, e da un Consiglio Direttivo composto da tre membri eletti dall’Assemblea sezionale. Durano in carica tre anni.

Quando gli iscritti superano il numero di cinquanta il Consiglio si accresce di un componente, fino ad un massimo di tredici Consiglieri compreso il Presidente. Tutti i soci hanno diritto a partecipare all’assemblea, a votare direttamente o per delega ed a recedere dall’appartenenza all’Associazione. Il Consiglio elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Il Presidente ed i Componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

L’Assemblea sezionale nomina altresì tre Revisori dei Conti che durano in carica anch’essi tre anni e possono essere rieletti.

Le liste dei candidati debbono essere depositate presso la Segreteria della Sezione almeno cinque giorni prima delle elezioni e possono essere consultate dai Soci.

Possono presentare liste indicative di candidati:

  • Il Consiglio direttivo uscente;
  • Gruppi di Soci costituiti da almeno un terzo del totale degli iscritti.

La Sezione amministra i propri fondi e promuove tutte le iniziative sociali atte a raggiungere le finalità dell’Associazione sotto la vigilanza della Federazione Provinciale.

Il Presidente della Sezione ha la rappresentanza della stessa ed è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente.

 

 

TITOLO III

DEL PATRIMONIO DEI PROVENTI

E DEI MEZZI DI ESERCIZIO

ART. 33

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle attività mobiliari ed immobiliari che risultano dai bilanci e dagli inventari.

L’uso dei beni patrimoniali è destinato al conseguimento degli scopi per cui essi vennero acquisiti e non può esserne variata la destinazione se non per decisione del Consigli Nazionale.

Per la vendita o la permuta di beni immobili di proprietà dell’Associazione, il Presidente Nazionale, legale rappresentante dell’Associazione, deve essere espressamente autorizzato dal Consiglio direttivo centrale che ne stabilisce le modalità dopo aver sentito il parere del Consiglio direttivo della Federazione interessata. I proventi di tali operazioni ed i proventi derivanti dalle locazioni dei beni immobili di proprietà dell’Associazione vanno obbligatoriamente impiegati per esigenze istituzionali.

Il Consiglio direttivo centrale stabilisce la quota spettante sia alla Sede Centrale sia alla Federazione per le conseguenti competenze.

Le Federazioni che hanno in uso o in godimento beni patrimoniali dell’Associazione, sono tenute alla buona conservazione e alla manutenzione ordinaria dei beni medesimi nonché a provvedere al pagamento dei relativi oneri fiscali.

I proventi derivanti dai contributi dello Stato, dalle rendite dei capitali posseduti, da eventuali contributi da parte di Enti Pubblici e privati, dalle quote sociali sono destinati al funzionamento del Sodalizio.

Sono destinati, altresì, ad incrementare il fondo patrimoniale dell’Associazione le donazioni, i lasciti, nonché quella parte delle entrate che il Consiglio Nazionale deciderà di stanziare annualmente in rapporto alla situazione finanziaria dell’Associazione.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 34

Tutte le cariche in seno all’Associazione non sono retribuite e vengono conferite ed accettate sulla base di tale premessa, fatta eccezione per la figura del Segretario Generale.

La cessazione da una carica, oltre che per ultimato periodo, può avvenire:

  • Per dimissioni, dopo l’accettazione delle stesse;
  • Per sospensione dalla qualità di Socio;
  • Per perdita della qualità di Socio.

Possono, altresì essere dichiarati decaduti dalle rispettive cariche i componenti del Consiglio nazionale, della Giunta Esecutiva Nazionale e dei Consigli delle Federazioni, che senza giustificato motivo non partecipino, per tre volte consecutive, alle riunioni degli organi cui appartengono.

Tutte le cariche hanno durata massima di tre anni e cessano, comunque, allo scadere del triennio anche nei casi di subentri o nuove elezioni infratriennali indette per ricostruire, totalmente o parzialmente, gli Organi.

 

ART. 35

L’anno sociale e amministrativo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

 

ART. 36

Entro sei mesi dall’approvazione del presente Statuto da parte dell’Autorità governativa, il Consiglio direttivo centrale ne predispone i regolamenti di esecuzione.

Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme di legge vigenti.

 

ART. 37

Le modifiche allo Statuto deliberate dal Consiglio Nazionale entrano in vigore dopo l’approvazione da parte dei competenti organi di legge.

 

 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMBATTENTI E REDUCI

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